Nasce 1FlowerGroup, il primo contratto di rete nelle arti grafiche, stipulato da Ciemme, MC Azienda Grafica e Fogato. Ad esse si aggiungono FA Service e Swan Identity-Winstonmarino: la loro partecipazione è già effettiva, sebbene ancora da formalizzare.

Gli obiettivi dell'aggregazione sono di vario ordine.
– a livello strategico si perseguono l’innovazione dell’attività, l’innalzamento della competitività e l’accrescimento della penetrazione nel mercato nazionale e internazionale. L’offerta di prodotti e servizi è di ampia gamma e qualità elevata, oltre a essere caratterizzata da un forte contenuto di innovazione tecnologica. L’intenzione è, dunque, di consolidare, tramite l’istituzione della rete, un rapporto stabile tra le imprese coinvolte;
– gli obiettivi industriali sono anzitutto di saving. Le singole aziende intendono condividere competenze e specializzazioni, costi di investimento e costi di gestione, per essere più competitive e, al tempo stesso, migliorare i servizi offerti;
– gli obiettivi commerciali passano tramite la creazione di un brand unico più forte di quelli delle singole aziende, che esprima un "pacchetto" di proposte più interessante per il mercato sia per numero di prodotti/servizi sia per un più alto contenuto di tecnologia degli stessi.
– più in generale, le imprese che aderiscono alla rete si propongono di superare una conduzione di stampo artigianale per approdare a una più piena logica industriale, con prodotti adeguati e servizi distintivi e ad elevato valore aggiunto per l'utilizzatore;
– da ultimo, e non certo per importanza, si persegue l'ampliamento della rete vendita, dapprima su scala nazionale e in secondo momento anche internazionale.

Fonte: Assografici

Cos'è il contratto di rete – «Le aggregazioni in rete sono un patrimonio proprio delle imprese italiane, che da tempo attuano diverse forme di collaborazione ed integrazione tra di loro. Per rispondere alla crisi economica e alle nuove sfide dettate dall’economia globale, le imprese hanno oggi in molti casi bisogno di una forma di aggregazione più flessibile ed innovativa rispetto a quelle tradizionali, in grado di aumentarne la capacità competitiva senza però costringerle a rinunciare alla propria autonomia. Il “Contratto di rete” risponde a queste esigenze», citato da Aldo Bonomi, prefazione alla Guida pratica al contratto di rete d'Impresa", novembre 2011, a cura di RetImpresa.
Dalla stessa pubblicazione riprendiamo alcuni stralci della definizione introduttiva:
"Il contratto di rete è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento giuridico ed è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
È un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (la propria impresa) che collettivamente (le imprese che fanno parte della rete), la capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a:
• collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività;
ovvero
• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica;
ovvero ancora
• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
[…]
Dal punto di vista imprenditoriale, le reti si distinguono da altre forme di collaborazione in quanto si focalizzano sul perseguimento di uno scopo ovvero obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese partecipanti esclusivamente sulla condivisione di rendimenti. Pertanto, la rete svolgerà una funzione di coordinamento ed interazione tra i partecipanti, mentre l’assunzione delle decisioni strategiche resterà in capo a ciascuna impresa separatamente ancorché in funzione del perseguimento dello scopo indicato nel contratto.
Si discute se la rete costituisca un nuovo soggetto giuridico ovvero rimanga un accordo tra parti indipendenti tra di loro. Allo stato appare prevalente l’opinione che esclude che la rete possa essere qualificata come un nuovo soggetto giuridico assimilabile, per esempio, ad altre forme di aggregazione, come A.T.I. e consorzi. Pertanto, la rete risulta essere semplicemente un contratto tra più soggetti."