Caro lettore, confesso che non avrei mai pensato di iniziare un articolo con una citazione di Orietta Berti.  È che due strofe della sua canzone “Mille”  – […] mi hai risolto un bel problema, stasera, ma poi me ne restano mille, mille, mille oh oh […] – si prestano troppo bene a descrivere cosa accade con la proroga dell’etichettatura ambientale. Ecco una piccola rassegna di problemi e soluzioni.

di Marco Rotondo (inkedin.com/in/marotondo)

A fine anno è stato varato il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”. Dice: “Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022 (poi prorogata al 1/1/2023; Ndr), e la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte”.

Chi ancora non si era messo in regola potrebbe pensare, come nella canzone di Orietta Berti “mi hai risolto un bel problema” ma deve tenere a mente che la strofa seguente recita “ma poi me ne restano mille”. In altre parole chi ancora non si è messo in regola ha sei mesi per farlo mentre chi ha già iniziato il percorso ha tempo di rivedere quanto ha fatto anche alla luce di alcune pratiche commerciali che stanno emergendo e di cui parlerò tra poco.

Responsabilità (del distributore) e manleva

Ti invito prima di tutto a leggere con attenzione queste righe: Secondo le previsioni della norma sanzionatoria, possono essere ritenuti responsabili delle violazioni: sia il produttore (dell’imballaggio), sia il cosiddetto utilizzatore. Ma leggi bene chi sono gli utilizzatori, come da Articolo 218, comma 1 lettera s Dlgs. 152/2006: [sono] “Utilizzatori”: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

Dove voglio arrivare? Sulla base di questa definizione anche i distributori (cioè gli operatori del commercio) sono inclusi tra i soggetti sanzionabili e questo sta generando un fenomeno da monitorare con attenzione: la richiesta da parte di alcune aziende della distribuzione di fornire una lettera di manleva che li sollevi da ogni responsabilità.

Dato lo squilibrio contrattuale tra distribuzione e suoi fornitori è difficile che le aziende di produzione possano sottrarsi a questa richiesta. Ricordiamoci però che il secondo sport italiano più praticato dopo la proroga è lo “scaricabarile” e noi produttori dobbiamo essere pronti a difenderci.

3 casi, 3 soluzioni

Vediamo allora quali sono le casistiche e cosa possiamo fare (noi produttori e relativi consulenti) per cautelarci. Le situazioni possibili sono tre e si differenziano in base a chi si incarica della impostazione grafica della etichetta ambientale. Per ognuna indico cosa deve fare il produttore dell’imballo per cautelarsi.

Caso A

Imballo composto da un singolo elemento (es. un singolo astuccio o flacone). Si articola in due sotto casi.

A1 in cui il produttore

  • fornisce il dato
  • propone la forma grafica della etichetta ambientale
  • marca l’imballo

Documentazione suggerita: il produttore creerà un dossier nel quale

  • spiega come è arrivato al dato
  • allega la documentazione tecnica
  • allega la bozza di pre-stampa approvata dal cliente

A2 in cui il produttore

  • fornisce il dato
  • riceve la forma grafica della etichetta ambientale dall’utilizzatore
  • marca l’imballo

Documentazione suggerita: il produttore crea un dossier nel quale

  • spiega come è arrivato al dato
  • allega documentazione tecnica
  • allega la grafica ricevuta dal cliente
  • allega la bozza di pre-stampa approvata dal cliente.

Caso B

Imballo composto da 2 o più elementi che possono essere marcati singolarmente (ad es. un flacone di plastica con etichetta, inserito in un astuccio). Anche qui possono presentarsi due sotto casi.

B1 in cui ogni produttore

  • fornisce il dato
  • propone la forma grafica dell’etichetta ambientale
  • marca l’imballo

Documentazione suggerita: ogni produttore crea un dossier nel quale

  • spiega come è arrivato al dato
  • allega documentazione tecnica
  • allega la bozza di pre-stampa approvata dal cliente

B2 in cui ogni produttore

  • fornisce il dato
  • riceve la forma grafica dell’etichetta ambientale dall’utilizzatore
  • marca l’imballo

Documentazione suggerita: ogni produttore crea un dossier nel quale

  • spiega come è arrivato al dato
  • allega documentazione tecnica
  • allega la grafica ricevuta dal cliente
  • allega la bozza di pre-stampa approvata dal cliente

Il caso C: il più insidioso

Veniamo ora al caso C che, per le sue implicazioni legali, è il più insidioso.

Consiste in un imballo composto da 2 o più elementi che NON possono essere marcati singolarmente. L’etichetta ambientale di ogni elemento viene quindi riportata sull’imballo più esterno. Un esempio? L’astuccio realizzato dalla cartotecnica, che contiene un prodotto confezionato in busta di PPL trasparente, chiusa da un’etichetta in carta.

Anche qui abbiamo due sotto-casi tipici

C1 in cui il produttore del pack che riporta l’etichetta ambientale

  • fornisce il dato del suo imballo
  • riceve le informazioni tecniche relative agli altri componenti
  • propone la forma grafica della etichetta ambientale
  • marca l’imballo

Documentazione suggerita: il produttore crea un dossier nel quale

  • spiega come è arrivato al dato del suo imballo
  • allega la documentazione tecnica (sia la sua sia quella degli altri produttori)
  • allega le comunicazioni scritte che accompagnavano le informazioni ricevute
  • allega bozza di pre-stampa approvata dal cliente

C2 in cui il produttore del pack che riporta l’etichetta ambientale

  • fornisce il dato del suo imballo
  • riceve le informazioni tecniche relative agli altri componenti
  • riceve la forma grafica dell’etichetta ambientale dall’utilizzatore
  • marca l’imballo

Documentazione suggerita: il produttore crea un dossier nel quale

  • spiega come è arrivato al dato del suo imballo
  • allega la documentazione tecnica sua E degli altri produttori
  • allega le comunicazioni scritte che accompagnavano le informazioni ricevute
  • allega la grafica ricevuta dal cliente
  • allega la bozza di pre-stampa approvata dal cliente

Nella tabella trovate un esempio pratico, ossia le informazioni riportate su un astuccio di un prodotto tessile composto da:

  • un astuccio esterno stampato
  • una busta trasparente neutra
  • un cartoncino neutro su cui si avvolge il capo
  • un foglietto di istruzioni che non ha spazio per riportare l’etichetta ambientale.

Non dimentichiamo le sanzioni

Nell’ipotesi che abbiamo esaminato, se siamo il produttore del packaging esterno dobbiamo ricordare che siamo sanzionabili per le informazioni che abbiamo riportato, ANCHE se ci sono state fornite da altri.

Ecco perché ho più volte ricordato l’importanza di formare adeguatamente il personale che deve occuparsi dell’etichetta ambientale, soprattutto considerando che le sanzioni, per quanto l’ultimo decreto le abbia ridotte, spaziano fra i 4.000 e i 25.000 euro.

In conclusione, riprendendo la “dotta” citazione iniziale, facciamo attenzione che la proroga non ci lasci comunque con mille, anzi con 25.000 problemi! Altro che 24.000 baci…