La Direttiva Macchine e i principali articoli del Decreto Sicurezza: cosa bisogna sapere per non rischiare di prendere sotto gamba il rischio infortuni.Che al lavoratore può costare la vita e al datore di lavoro una denuncia penale.

di Francesco Bordoni

349.449 infortuni sul lavoro, di cui 772 mortali, nei primi otto mesi del 2021 (dati Inail).

È come se in Italia in otto mesi precipitassero 5 aerei (7,5 su base annua) con il loro carico di vite umane… una notizia che farebbe senz’altro scalpore mentre, purtroppo, lo stesso numero di morti sul lavoro resta perlopiù in sordina. Eppure le leggi che tutelano la sicurezza dei lavoratori esistono e quando infrangerle genera morte e mutilazioni i datori di lavoro ne rispondono sia in ambito civile che penale (e in quest’ultimo caso ne rispondono personalmente).

Può essere dunque utile ripassare le regole di base, da rispettare senza esitazioni. Perché si dice che la sicurezza costa ma a chiunque lo voglia posso dimostrare, con prove di fatto, che costa molto di più affrontare le conseguenze di un infortunio.

La Direttiva Macchine

Tutte le macchine devono essere conformi alla “Direttiva Macchine” (2006/42/CE) e dunque riportare il logo CE con cui il fabbricante (o il suo mandatario se il fabbricante ha sede extra UE) ne certifica la rispondenza ai requisiti. Se i suoi impianti sono marcati CE, e il fabbricante o il suo mandatario gli ha consegnato la Dichiarazione CE di Conformità, l’utilizzatore nonché datore di lavoro può dunque pensare di “essere a posto”.

Ma attenzione: non è proprio così. Per avere la certezza di “essere a posto” l’utilizzatore dell’impianto deve compiere una serie di altre verifiche, alcune documentali e altre analogiche ovvero sulla macchina. Egli stesso o qualcuno da lui incaricato (per esempio il suo Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione o RSPP) deve verificare che la macchina rispetti effettivamente i requisiti. Questa verifica avviene sia analizzando i documenti che devono accompagnare la macchina (manuale di uso e manutenzione, manuale parti di ricambio, schemi elettrici, Dichiarazione CE di Conformità) sia compiendo le verifiche operative necessarie a constatare la rispondenza ai requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine.

Ma a cosa obbliga?

La Direttiva, ricordiamo, è anche legge dello Stato in quanto è stata recepita dal D.Lgs. 17/2010. La sua obbligatorietà si evince da vari articoli.

– Il 6 sulla libera circolazione, al paragrafo 1. recita: “Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che rispettano la presente direttiva” che, semplificando la forma, significa: gli Stati dell’UE lasciano circolare senza ostacoli le macchine che rispettano la direttiva. Se vi sembra poco cogente, tornate indietro all’Art 4.

– L’Articolo 4 sulla sorveglianza del mercato, al paragrafo 1 dice: “Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili”.

– E se avete ancora dei dubbi andatevi a leggere la “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE” edita dalla Commissione Europea Imprese e Industria al § 94 che, richiamando l’art. 4, precisa che la sorveglianza del mercato prevede una serie di attività fra cui: accertarsi che la macchina immessa sul mercato o messa in servizio sia munita della marcatura CE e accompagnata da una corretta dichiarazione CE di conformità; che sia stata sottoposta ad adeguata procedura di valutazione della conformità; che sia accompagnata dalle necessarie informazioni; che l’incorporazione di eventuali “quasi-macchine” sia avvenuta a regola d’arte; che il tutto sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute delle persone (animali domestici, beni); che siano stati adottati tutti i provvedimenti utili per garantire che i prodotti non conformi siano resi tali o ritirati dal mercato.

Più chiaro di così!

La sicurezza? Un impiccio!

“Non è mai successo niente”… “se uno è bravo nel suo lavoro non si fa male”… “troppe sicurezze impediscono di lavorare”… Sono gli argomenti più frequenti di chi decide di non rispettare le leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a dispetto dei rischi e delle sanzioni. A volte queste idee sono condivise anche da chi dovrebbe compiere le verifiche e invece spesso  si limita a stilare un atto burocratico, magari senza far caso a cosa scrive. Accade – tipicamente – con il DVR o Documento di Valutazione dei Rischi, quasi sempre compilato con “copia/incolla” e neppure riletto. E così può succedere, cito dalla realtà, che si scambi un CtP per un tornio e che la Valutazione del rischio sia quindi riferita al tornio fantasma invece che al Computer to Plate attivo in prestampa. L’esempio non è solo “folcloristico”: fa capire quanto poco siano affidabili dei documenti che, se redatti seriamente, rappresenterebbero invece uno strumento efficace di gestione della sicurezza sul lavoro.

Il Decreto Sicurezza

Basta così? No. Il datore di lavoro deve rispettare anche il Decreto Sicurezza sul lavoro ovvero il D.Lgs 81/2008 che, fra le altre, interessa anche le macchine di produzione. Sfatiamo così la diffusa leggenda metropolitana che se in stabilimento c’è una macchina del 1998 marcata CE, questa macchina è a norma.

Perché non è vero? Perché non corrisponde a quanto enunciato dal D.Lgs 81/2008. Ecco gli articoli più importanti, riportati testualmente.

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 70. Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

Art 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

  • a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  • d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

Art. 73. Informazione e formazione

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

  • a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  • b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati [omissis].

E qui vorrei sottolineare che la formazione è uno dei punti critici su cui più spesso i datori di lavoro tendono a sorvolare, riducendola al minimo o addirittura facendo risultare che è stata eseguita anche quando in realtà non è vero.

Alcune precisazioni

Come vediamo anche solo da queste poche righe, un Datore di Lavoro deve rispettare parecchie norme e ricordiamo ancora una volta che ne porta la responsabilità civile (che coinvolge lui e l’azienda per cui lavora) e penale (personale).

Prima di chiudere, facciamo due ultime precisazioni. La prima è che la marcatura CE di una macchina riguarda solo la sicurezza dei lavoratori che lavorano sulla macchina e di chi sta attorno, e non la sua qualità e la produttività. La seconda è che, viceversa, la formula “vista e piaciuta” che suggella tanti contratti d’acquisto di macchine usate vale solo per qualità della produzione e per la produttività. Non costituisce, invece, in alcun modo garanzia di rispetto della normativa sulla sicurezza – rispetto che, dunque, andrà verificato.